Disegno di Legge

Disposizioni per il riconoscimento e la disciplina della professione di Make-Up Artist

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Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di riconoscere e disciplinare la professione di Make-Up Artist, figura professionale operante nei settori della moda, della fotografia, della produzione audiovisiva, dello spettacolo, degli eventi e della comunicazione visiva.

Nel contesto contemporaneo, il Make-Up Artist rappresenta una figura professionale altamente specializzata che opera nell’ambito delle industrie creative, contribuendo alla realizzazione di contenuti artistici, culturali e comunicativi nei settori della moda, della fotografia, del cinema, della televisione, della pubblicità e dello spettacolo dal vivo.

Nonostante la crescente rilevanza economica e culturale di tali attività, l’ordinamento italiano non prevede attualmente una disciplina specifica della professione di Make-Up Artist. Tale vuoto normativo ha determinato negli anni una sovrapposizione impropria con altre attività disciplinate dalla normativa vigente, in particolare con le attività estetiche regolamentate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

La presente proposta di legge intende pertanto definire in modo chiaro e inequivocabile la natura professionale del Make-Up Artist, distinguendo tale attività dalle prestazioni estetiche e individuandone la specificità nel campo delle industrie creative e della comunicazione visiva.

Elemento fondamentale della distinzione risiede nella natura dell’attività svolta: il Make-Up Artist non effettua trattamenti sulla pelle né interventi finalizzati alla cura o alla modificazione dello stato cutaneo, ma realizza interventi temporanei sull’immagine della persona mediante l’applicazione di prodotti cosmetici conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009.

I prodotti utilizzati nell’attività professionale sono cosmetici decorativi temporanei, rimovibili mediante normali procedure di detersione della pelle e privi di effetti permanenti o semipermanenti sull’organismo.

La proposta di legge disciplina inoltre gli ambiti di esercizio della professione, le modalità di svolgimento dell’attività, i requisiti minimi per l’esercizio autonomo della professione e gli standard formativi necessari a garantire qualità e sicurezza nell’esercizio dell’attività.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione professionale, che rappresenta il fondamento della qualità del lavoro, della sicurezza del cliente e della credibilità della categoria professionale. A tal fine, la proposta introduce un percorso formativo professionalizzante minimo di 400 ore, articolato in attività teoriche e pratiche.

La proposta prevede inoltre disposizioni transitorie volte a tutelare i professionisti già operanti nel settore, consentendo loro di continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle normative fiscali e contributive vigenti.

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Articolato

Art. 1 – Finalità

La presente legge disciplina e riconosce la professione di Make-Up Artist quale attività professionale autonoma operante nell’ambito delle industrie creative e delle attività professionali legate alla produzione di immagine, alla comunicazione visiva e allo spettacolo.

La legge definisce l’identità professionale del Make-Up Artist, stabilisce i requisiti minimi per l’esercizio autonomo della professione e promuove standard formativi e professionali adeguati alla natura artistica e tecnica dell’attività.

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Art. 2 – Riconoscimento della professione

È riconosciuta la professione di Make-Up Artist quale attività professionale appartenente al settore delle industrie creative e delle attività professionali connesse alla produzione artistica, culturale e comunicativa dell’immagine.

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Art. 3 – Definizione della professione

Il Make-Up Artist è il professionista specializzato nella realizzazione di interventi temporanei di trucco finalizzati alla valorizzazione dell’immagine della persona e alla realizzazione di progetti artistici, creativi e comunicativi.

L’attività consiste nell’applicazione temporanea di prodotti cosmetici decorativi conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009.

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Art. 4 – Distinzione dalle attività estetiche

L’attività del Make-Up Artist è distinta dalle attività disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Il Make-Up Artist non svolge trattamenti estetici né interventi finalizzati alla cura o alla modificazione dello stato cutaneo.

I prodotti utilizzati devono essere temporanei e removibili mediante normali procedure di detersione della pelle.

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Art. 5 – Ambiti professionali

Il Make-Up Artist opera nei seguenti settori:
  • moda
  • fotografia
  • produzioni audiovisive
  • cinema e televisione
  • teatro e spettacolo dal vivo
  • pubblicità e comunicazione visiva
  • eventi e produzioni artistiche
  • servizi professionali per clienti privati
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Art. 6 – Esercizio della professione

L’attività può essere svolta:
  • presso il domicilio del cliente
  • in modalità itinerante
  • su set fotografici o audiovisivi
  • all’interno di studi professionali dedicati
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Art. 7 – Requisiti per l’esercizio autonomo

L’esercizio autonomo della professione è consentito ai soggetti che abbiano completato un percorso formativo professionalizzante non inferiore a 400 ore.

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Art. 8 – Formazione professionale

I percorsi formativi devono prevedere attività teoriche e pratiche finalizzate all’acquisizione delle competenze tecniche e artistiche necessarie all’esercizio della professione.

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Art. 9 – Attività di formazione

L’organizzazione di percorsi formativi è libera nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione.

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Art. 10 – Disposizioni transitorie

I professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l’attività di Make-Up Artist possono continuare a svolgere la propria attività.

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Art. 11 – Norme di coordinamento

Le disposizioni della presente legge si coordinano con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici e con la normativa vigente in materia di attività professionali.