
La presente proposta si inserisce nel contesto dei DDL n. 1619 e n. 1807, evidenziando la necessità di un riconoscimento autonomo della professione.
Premessa
La presente proposta di integrazione nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo relativo alla figura del truccatore e truccatrice professionista, oggi priva di un riconoscimento giuridico unitario nonostante la presenza consolidata e diffusa nel sistema economico e produttivo nazionale.
Il make-up professionale rappresenta un settore articolato che si colloca all’interno della filiera della cosmetica e dell’immagine, in connessione diretta con i comparti della moda, dello spettacolo, del cinema, della televisione, della fotografia e dei servizi alla persona. Si tratta di un’attività che integra competenze artistiche, tecniche e relazionali, finalizzate alla caratterizzazione dell’immagine attraverso applicazioni cosmetiche superficiali e temporanee.
Il settore si distingue per una struttura economica composta prevalentemente da lavoratori autonomi e micro imprese, con modelli operativi flessibili e spesso itineranti su scala nazionale. La formazione è erogata in larga parte da realtà private a carattere creativo, selezionate per competenza professionale e non riconducibili ai sistemi formativi standardizzati di tipo sanitario o industriale.
Nonostante la rilevanza economica e occupazionale, l’assenza di un inquadramento normativo specifico ha determinato nel tempo una classificazione disomogenea delle attività, con conseguente utilizzo di codici ATECO eterogenei e spesso non coerenti con la reale natura della professione. Tale frammentazione ha generato incertezza interpretativa, difficoltà di accesso al lavoro autonomo e, in numerosi casi, fenomeni di lavoro sommerso.
In particolare, si è frequentemente verificata un’errata assimilazione del make-up professionale ad attività disciplinate da normative differenti per oggetto e finalità. Il make-up professionale, infatti, non comporta trattamenti invasivi, curativi o modificativi dell’apparato cutaneo, ma si configura come attività creativa e tecnica finalizzata alla rappresentazione visiva e alla costruzione dell’immagine.
Alla luce del principio del divieto di analogia in malam partem, le norme che limitano l’accesso o l’esercizio di una professione non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente previste. L’applicazione analogica di discipline non pertinenti produce restrizioni non giustificate, creando barriere all’ingresso prive di base normativa.
Ulteriore riferimento è costituito dal principio di proporzionalità sancito a livello europeo, in particolare dalla Direttiva 2005/36/CE, che impone che ogni misura regolatoria sia necessaria, proporzionata e fondata su un’adeguata analisi tecnica. Nel caso del make-up professionale, risultano assenti analisi del rischio, mappature del settore e distinzioni puntuali delle attività, elementi indispensabili per giustificare eventuali limitazioni.
La libertà di esercizio dell’attività trova inoltre fondamento negli Articolo 33 Costituzione Italiana e Articolo 41 Costituzione Italiana, che tutelano rispettivamente la libertà artistica e l’iniziativa economica privata. L’attività di make-up, in quanto creativa, non sanitaria e priva di rischi tali da giustificare vincoli restrittivi, rientra pienamente in tali ambiti di tutela.
La mancanza di una disciplina nazionale coerente con la natura freelance e itinerante della professione ha inoltre favorito fenomeni di irregolarità, legati alla difficoltà di individuare un corretto inquadramento fiscale e professionale. Il riconoscimento della figura consentirebbe di semplificare l’accesso al lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA, favorendo l’emersione del lavoro regolare e generando un incremento del gettito fiscale su scala regionale e nazionale.
In coerenza con il principio di proporzionalità, la formazione nel settore del make-up professionale deve essere commisurata agli specifici ambiti tecnici e creativi in cui l’attività viene esercitata.
La professione si caratterizza infatti per una forte eterogeneità operativa, che comprende contesti quali moda, spettacolo, fotografia, audiovisivo e servizi alla persona, ciascuno dei quali richiede competenze tecniche differenziate e non uniformabili.
L’introduzione di modelli formativi rigidi e standardizzati risulterebbe non coerente con la natura artistica e non seriale dell’attività, oltre che potenzialmente sproporzionata rispetto alle reali esigenze operative.
In assenza di rischi tali da giustificare percorsi uniformi e vincolanti, la formazione deve pertanto mantenere un carattere specialistico, modulare e coerente con il contesto professionale di riferimento. Tale impostazione consente:
- una maggiore accessibilità alla professione
- una riduzione delle barriere all’ingresso
- la facilitazione dell’avvio di attività autonome
- contribuisce in modo diretto all’emersione del lavoro irregolare, favorendo l’apertura di posizioni fiscali regolari e l’incremento del gettito economico
La presente proposta si inserisce altresì nel quadro delle politiche europee volte a facilitare l’accesso alle professioni e a ridurre gli ostacoli non giustificati, promuovendo un sistema aperto, proporzionato e coerente con la realtà economica.
In considerazione della natura artistica, esperienziale e relazionale del settore, non si ritiene opportuno introdurre sistemi ordinistici o albi professionali, in quanto non compatibili con un’attività non standardizzabile e non riconducibile a modelli di tipo sanitario.
Il make-up professionale costituisce infatti un’attività basata sulla competenza individuale, sulla capacità tecnica e sulla relazione fiduciaria con il cliente, la cui qualità non può essere ricondotta a parametri industriali o a modelli produttivi seriali.
La presente proposta di integrazione si pone pertanto l’obiettivo di riconoscere e definire la figura professionale del truccatore e truccatrice professionista, garantendo chiarezza normativa, coerenza giuridica e valorizzazione di un settore economico e creativo in costante crescita.
DISCIPLINA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI TRUCCATORE E TRUCCATRICE PROFESSIONISTA
Art. 1 – Riconoscimento della figura professionale
È riconosciuta la figura professionale del truccatore e della truccatrice professionista quale operatore specializzato nell’ambito dei servizi alla persona e dei servizi tecnici nei settori della moda, dello spettacolo e della produzione audiovisiva.
Il truccatore e la truccatrice professionista esercitano attività caratterizzata da competenze artistiche, tecniche e di consulenza d’immagine, finalizzate alla caratterizzazione dell’immagine mediante l’applicazione di prodotti cosmetici.
Art. 2 – Ambiti e contenuti dell’attività professionale
L’attività del truccatore e della truccatrice professionista si articola in ambiti tecnici e creativi che comprendono l’esecuzione di tecniche di trucco correttivo, fotografico, moda, sposa, televisivo, cinematografico e per lo spettacolo.
Rientrano altresì nell’attività lo sviluppo e l’applicazione di tecniche pittoriche avanzate finalizzate alla rappresentazione artistica e alla trasformazione visiva del volto e del corpo.
Sono incluse le tecniche di effetti speciali, comprese le applicazioni prostetiche e scultoree.
L’attività comprende la consulenza d’immagine e la vendita specializzata di prodotti cosmetici in relazione alle esigenze del cliente.
Art. 3 – Natura dell’attività
Il make-up professionale si configura come attività artistico-pittorica basata sull’utilizzo di strumenti manuali.
L’attività consiste esclusivamente in applicazioni superficiali e temporanee e non comporta trattamenti invasivi, curativi o modificativi dell’apparato cutaneo.
Essa è qualificata come attività professionale, creativa e non sanitaria.
Art. 3-bis – Divieto di assimilazione e interpretazione analogica
L’attività non è assimilabile ad attività disciplinate da normative aventi diversa natura.
È fatto divieto di applicare disposizioni previste per professioni sanitarie o invasive.
Ai sensi del principio del divieto di analogia in malam partem, eventuali limitazioni possono essere introdotte solo per legge.
Art. 4 – Normativa sui prodotti
L’attività è svolta mediante prodotti conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009.
Il professionista utilizza prodotti sicuri, integri e idonei.
Art. 5 – Modalità di esercizio
L’attività può essere esercitata in forma autonoma e imprenditoriale.
Può essere svolta anche in modalità itinerante su tutto il territorio nazionale.
Può essere esercitata presso set, eventi, studi, accademie e punti vendita.
Art. 6 – Filiera e ambiti economici
Il professionista opera nella filiera della cosmetica e dell’immagine.
L’attività si sviluppa nei settori moda, spettacolo, cinema, televisione, fotografia e servizi alla persona.
Art. 7 – Formazione professionale
La formazione è determinata da fattori umani, artistici e professionali.
Si fonda su competenze pratiche, autonomia operativa e inserimento nel contesto lavorativo.
I percorsi comprendono morfologia del volto, teoria del colore, consulenza d’immagine, tecniche di trucco e effetti speciali.
Include anche studio di luci, cosmetologia, fisiologia della pelle e gestione dell’attività.
La formazione è modulare, specialistica e proporzionata alle esigenze di mercato.
Art. 8 – Natura e inquadramento della formazione
La formazione è erogata da accademie pubbliche e private.
Non comporta trattamenti invasivi né rischi sanitari tali da richiedere sistemi abilitanti.
Non sono richiesti sistemi di accreditamento obbligatori.
I modelli didattici sono liberi, modulari e specialistici.
Art. 9 – Accademie e strutture formative
I locali devono essere dotati di postazioni make-up professionali e spazi adeguati.
Devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza.
Art. 10 – Norme igienico-sanitarie e protocollo operativo
L’attività è svolta nel rispetto di norme igienico-sanitarie proporzionate.
Gli strumenti devono essere puliti e disinfettati.
È obbligatorio l’uso di spatole e strumenti intermedi per evitare contaminazioni.
È fatto divieto di operare su cute lesa o infetta.
Il professionista non effettua valutazioni sanitarie.
Art. 12 – Limiti dell’attività professionale
È consentita esclusivamente l’applicazione superficiale e temporanea di cosmetici.
È vietato effettuare trattamenti invasivi o attività riservate ad altre professioni.
Art. 13 – Esercizio dell’attività
L’attività può essere svolta in forma autonoma o imprenditoriale.
È compatibile con lavoro subordinato, nel rispetto degli obblighi fiscali.
Può essere esercitata in studio, a domicilio o in altri spazi idonei.
Art. 14 – Accesso alla professione
L’accesso è libero e non subordinato ad albi o ordini.
È possibile operare tramite partita IVA.
Si fonda sulla libertà artistica ed economica (artt. 4, 33 e 41 Cost.).
Art. 15 – Tutela del consumatore
Il professionista garantisce sicurezza, corretto utilizzo dei prodotti e informazione al cliente.
Art. 16 – Disposizioni transitorie
I soggetti già operativi sono riconosciuti anche con codici ATECO differenti.
È previsto un periodo di adeguamento di sei mesi.
L’attività può essere esercitata senza interruzione durante l’adeguamento.
