Art. 1 – Finalità

La presente disposizione integra il Disegno di Legge n. 1619 al fine di riconoscere e disciplinare la professione di Make-Up Artist quale attività professionale autonoma operante nei settori della moda, della fotografia, della produzione audiovisiva, dello spettacolo, degli eventi e della comunicazione visiva.

La disciplina introdotta dalla presente legge definisce l’identità professionale del Make-Up Artist, stabilisce i requisiti minimi per l’esercizio autonomo della professione e promuove standard formativi, tecnici e professionali adeguati alla natura artistica e specialistica dell’attività.

La professione di Make-Up Artist si colloca nell’ambito delle industrie creative e delle attività professionali legate alla produzione di immagine, alla comunicazione visiva, alla moda, allo spettacolo e alle produzioni audiovisive.


Art. 2 – Riconoscimento della professione di Make-Up Artist

La professione di Make-Up Artist è riconosciuta quale attività professionale appartenente al settore delle industrie creative e delle attività professionali connesse alla produzione artistica, culturale e comunicativa dell’immagine.

Il Make-Up Artist opera come professionista specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi di trucco finalizzati alla valorizzazione dell’immagine della persona e alla realizzazione di progetti artistici, creativi e comunicativi.

L’attività professionale del Make-Up Artist contribuisce alla realizzazione di contenuti artistici, culturali, creativi e audiovisivi nei settori della moda, della fotografia, del cinema, della televisione, del teatro, della pubblicità, degli eventi e della comunicazione.

La professione di Make-Up Artist costituisce attività professionale autonoma e non è assimilabile alle attività disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 relative ai trattamenti estetici.


Art. 3 – Definizione della professione

È riconosciuta la professione di Make-Up Artist quale attività professionale specializzata nell’applicazione temporanea di prodotti cosmetici finalizzata alla realizzazione di interventi di trucco professionale in ambito artistico, fotografico, audiovisivo e creativo.

L’attività del Make-Up Artist consiste nell’elaborazione e realizzazione di interventi personalizzati sull’immagine della persona mediante tecniche artistiche, pittoriche e morfologiche applicate al volto.

L’attività professionale è finalizzata alla valorizzazione dell’immagine e alla realizzazione di progetti artistici e creativi e non consiste nell’esecuzione di trattamenti estetici standardizzati né in attività finalizzate al trattamento della pelle.


Art. 4 – Distinzione dalle attività disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1

L’attività del Make-Up Artist è distinta dalle attività disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni.

Il Make-Up Artist non svolge trattamenti estetici né interventi finalizzati alla modificazione permanente o funzionale della pelle o del corpo.

L’attività professionale consiste esclusivamente nell’applicazione temporanea di prodotti cosmetici conformi al Regolamento (CE) n. 1223/2009.

I prodotti cosmetici utilizzati devono essere removibili mediante normali procedure di detersione della pelle, anche con acqua e sapone o con comuni prodotti struccanti e non richiedono rimozione professionale.

Il Make-Up Artist non effettua trattamenti sulla pelle né attività finalizzate alla cura, al miglioramento o alla modificazione dello stato cutaneo.

Restano escluse dalla presente disciplina tutte le attività che comportano modificazioni permanenti o semipermanenti della pelle o che rientrano nei trattamenti estetici disciplinati dalla normativa vigente.


Art. 5 – Ambito professionale e settori di attività

Il Make-Up Artist esercita la propria attività professionale nell’ambito delle industrie creative, delle produzioni artistiche e delle attività professionali legate alla produzione di immagine, alla comunicazione visiva e allo spettacolo.

Il professionista può operare nei seguenti ambiti:
  • servizi professionali di trucco per clienti privati
  • trucco sposa e servizi per cerimonie ed eventi
  • consulenza di immagine e personal styling
  • shooting fotografici editoriali e commerciali
  • produzioni fotografiche pubblicitarie
  • produzioni audiovisive cinematografiche
  • produzioni televisive
  • produzioni teatrali e spettacolo dal vivo
  • produzioni di moda e sfilate
  • campagne pubblicitarie e comunicazione visiva
  • produzioni digitali e contenuti multimediali
  • eventi artistici e culturali
  • attività dimostrative e formative

L’attività può essere svolta in forma autonoma o nell’ambito di rapporti di collaborazione con:
  • produzioni audiovisive
  • agenzie creative
  • agenzie di moda
  • studi fotografici
  • case di produzione
  • agenzie di eventi
  • brand del settore cosmetico e della moda

Il Make-Up Artist può operare presso il domicilio del cliente, in modalità itinerante presso set o location di produzione, oppure all’interno di studi professionali dedicati al make-up e alla consulenza di immagine.


Art. 6 – Make-Up Studio

Per Make-Up Studio si intende uno spazio professionale destinato allo svolgimento dell’attività di Make-Up Artist e delle attività connesse alla consulenza di immagine.

Il Make-Up Studio costituisce uno studio professionale dedicato alla realizzazione di servizi di make-up e non è assimilabile a centro estetico ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

All’interno del Make-Up Studio possono essere svolte le seguenti attività:
  • servizi professionali di trucco
  • consulenza di immagine
  • prove trucco e servizi per eventi
  • attività formative e dimostrative
  • vendita di prodotti cosmetici e accessori professionali

Il Make-Up Studio può operare anche in forma di studio professionale individuale.

Art. 7 – Attività accessorie di styling

Nell’ambito della propria attività professionale il Make-Up Artist può effettuare interventi accessori di sistemazione temporanea dei capelli finalizzati alla realizzazione complessiva dell’immagine.

Tali interventi consistono esclusivamente in operazioni temporanee realizzate mediante strumenti non invasivi e senza utilizzo di trattamenti chimici.

Restano escluse dall’attività del Make-Up Artist le prestazioni professionali di acconciatura disciplinate dalla normativa vigente.


Art. 8 – Norme igieniche e limiti dell’attività professionale

Il Make-Up Artist svolge la propria attività nel rispetto delle norme igieniche e delle disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei prodotti cosmetici.

Il professionista adotta procedure igieniche idonee all’utilizzo degli strumenti e dei prodotti cosmetici al fine di garantire condizioni di sicurezza per il cliente e per l’operatore.


Restano escluse dalla presente disciplina le attività di:
  • dermopigmentazione
  • tatuaggio cosmetico
  • microblading
  • trattamenti estetici disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1



Art. 9 – Requisiti per l’esercizio autonomo della professione

L’esercizio autonomo della professione di Make-Up Artist è consentito ai soggetti che abbiano completato un percorso formativo professionalizzante non inferiore a 400 ore complessive di formazione.

Il percorso formativo deve comprendere attività teoriche, esercitazioni pratiche supervisionate, laboratorio tecnico e attività di pratica professionale.

Il percorso può essere completato entro un periodo massimo di tre anni dalla prima iscrizione al percorso formativo.


Art. 10 – Formazione professionale

I percorsi formativi devono prevedere adeguata formazione teorica e pratica finalizzata all’acquisizione di competenze tecniche, artistiche e professionali.

La formazione deve includere una componente significativa di attività pratiche svolte in presenza.


Art. 11 – Attività di formazione professionale

L’organizzazione di percorsi formativi nel settore del make-up professionale è esercitata nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica previsto dall’articolo 41 della Costituzione.

Le accademie devono disporre di una sede operativa fisica idonea allo svolgimento delle esercitazioni pratiche conforme alle normative vigenti.

La sede deve garantire:
  • postazioni tecniche per esercitazioni pratiche
  • prodotti cosmetici integri e idonei
  • spazi dedicati alla didattica teorica



Art. 12 – Attività svolta sotto responsabilità tecnica

I soggetti che non abbiano completato il percorso formativo previsto possono operare esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione o lavoro subordinato sotto la responsabilità di un professionista qualificato.


Art. 13 – Esercizio abusivo della professione

L’esercizio autonomo della professione senza i requisiti previsti dalla presente legge costituisce esercizio abusivo dell’attività professionale ed è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente.


Art. 14 – Disposizioni transitorie

I professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di Make-Up Artist possono continuare a svolgere la propria attività.

Sono ricompresi i professionisti operanti mediante codici ATECO:
  • 96.09.09
  • 96.99.94
  • 90.02.09

I professionisti possono adeguare la classificazione fiscale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge.


Art. 15 – Standard professionali

L’attività professionale di Make-Up Artist è svolta nel rispetto degli standard professionali, tecnici e igienici del settore.


Art. 16 – Norme di coordinamento

Le disposizioni della presente legge si coordinano con la normativa vigente in materia di attività professionali e con il Regolamento (CE) n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici.